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  • Immagine del redattoreElisabetta Favaron

Diritti culturali e fundraising



Il tema dei diritti culturali lo affronto per la prima volta approfittando della prossima ricorrenza del 10 dicembre, giornata dedicata alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo approvata e proclamata nel 1948. È una materia quella dei diritti culturali – da non sovrapporre a categorie più limitate quali “diritto alla cultura” o “diritto della cultura” o “beni comuni” – che trovo particolarmente stimolante e importante nella mia attività. E non solo perché mi occupo di cultura, ma anche in un’ottica più ampia di costruzione di senso del fundraising.


Proviamo innanzitutto a dare una definizione di diritti culturali.

Vengono identificati come tali i diritti che consentono alle persone di accedere ai riferimenti culturali necessari a garantire dignità e libero sviluppo della personalità di ogni individuo.

In quanto diritti fondamentali, essi devono essere riconosciuti a ciascuno, indipendentemente dalla disponibilità di risorse economiche o sociali.


L’espressione diritti culturali viene utilizzata per la prima volta a livello internazionale proprio nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, all’ art. 22 «Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità». Per la prima volta i diritti culturali vengono considerati una categoria giuridica autonoma e paritetica rispetto a quella dei diritti economici e sociali ritenuti indispensabili per ciascun individuo.

Si aggiunge inoltre all’art. 27 «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici».

La Dichiarazione si ferma tuttavia a questa definizione generale e non fornisce una norma esplicativa di quali e quanto siano questi diritti culturali. Un vasto e articolato repertorio di documenti discuterà e darà sostanza nei decenni successivi all’art. 22 fino alla Dichiarazione di Friburgo: i diritti culturali (2007), la quale dichiara da subito (art. 1) che «i diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana» e dunque sono a tutti gli effetti diritti umani. La Dichiarazione di Friburgo enuncia sei diritti culturali fondamentali: identità e patrimonio culturali; comunità culturali; accesso e partecipazione alla vita culturale; educazione e formazione; informazione e comunicazione; cooperazione culturale.


Già dal quadro sopra illustrato, appare evidente che il principio dei diritti culturali è oggi dibattuto quasi esclusivamente nell’ambito normativo e della giurisprudenza e poco speso nell’incoraggiare le comunità e i singoli cittadini a riflettere e riconoscere l’importanza del patrimonio culturale (materiale e immateriale), dell’attività e della pratica creativa, dell’educazione quali elementi rappresentativi della propria essenza e del proprio sviluppo individuale. Tutte leve fondamentali per coinvolgere persone, territori, società nel sostegno alla cultura e alle sue molteplici manifestazioni.


Ecco dunque che – in un processo di evoluzione del fundraising culturale – riconoscere la mancanza di questi diritti, declinarli nel linguaggio della sostenibilità e della soddisfazione di bisogni primari di ciascun individuo (al pari di cibo, salute, lavoro), capovolgere il principio dell’accesso alla cultura in “rimozione della povertà culturale”, può originare un maggiore e più consapevole coinvolgimento dei donatori e pubblici in genere [l’espressione “povertà culturale” rimane ancora pochissimo utilizzata, forse dovuto al fatto che in Italia c’è una lunga e inflazionata tradizione di “Paese che può vivere di cultura”]. Mi pare che diversi soggetti istituzionali attivi nel settore grant abbiano già cominciato a tracciare un percorso in questo senso e a fornire anche a chi si occupa di fundraising degli orientamenti che, sebbene non esplicitino chiaramente il concetto di povertà culturale e si indirizzino verso sotto-categorie, muovono in questa direzione.


In conclusione, affrontare il fundraising in una prospettiva di tutela dei diritti dell’individuo e del patrimonio culturale che parta dall’approfondimento più dettagliato del principio dei diritti culturali credo possa essere una possibile chiave di lettura per una azione più incisiva e più prossima sia rispetto a possibili sostenitori sia rispetto alle attività delle organizzazioni culturali.

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