top of page
  • Immagine del redattoreElisabetta Favaron

BANDI, TECNOLOGIA e TERZO SETTORE | Nuovi requisiti per partecipare

Aggiornamento: 5 set 2023


Dal 2020 il Terzo Settore ha visto un grande balzo in avanti nell’utilizzo della tecnologia all’interno delle proprie attività. Ciò è in parte dovuto alle nuove modalità previste dalla Riforma del Terzo Settore (si pensi per esempio al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che si va concretizzando in questo anno), ma anche agli aggiornamenti – sempre ritardati – da parte delle organizzazioni e che la pandemia ha fatto emergere senza possibilità di procrastinare ulteriormente. A sua volta tutto ciò si aggiunge al quadro ben più ampio di transizione digitale e aggiornamento da parte della Pubblica Amministrazione che chiede a ciascun cittadino di avere una “Identità Digitale”.


Nel mondo della raccolta fondi ci si è molto concentrati sull’analizzare la crescita e l’impatto che il crowdfunding e il digital fundraising hanno avuto in questo paio d’anni, tralasciando la trattazione dell’utilizzo di piattaforme online per la presentazione di bandi e richieste di contributo.

Se pensiamo ai Ristori statali per il Covid-19 e ai fondi messi a disposizione dalle fondazioni erogative non solo bancarie, ci accorgeremo come nell’ultimo periodo tutto viene filtrato su piattaforme digitali previo accreditamento. Ed è spesso questo primo fondamentale passaggio, l’accreditamento – ossia l’attestazione della propria identità -, che mette in difficoltà l’organizzazione. Addirittura, impedisce di andare oltre e di proporre un progetto o una richiesta di contributo. Non sono pochi rispetto alla mia esperienza gli enti che non riescono a proseguire.

Questa modalità di accesso ai bandi attraverso piattaforme digitali è un processo non solo in essere, ma ormai al punto di completa definizione, essendo attivo almeno per il 90% degli enti erogatori su scala nazionale. A questo si aggiungono gli enti pubblici statali che stanno ormai dismettendo l’inoltro delle richieste via PEC e si dotano di piattaforme vere e proprie.


A quali enti senza finalità di lucro interessa?

Certamente a quante stanno trasmigrando nel RUNTS (OdV - organizzazioni di volontariato, APS – associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, enti filantropici), enti che hanno scelto di non aderire al RUNTS, associazioni culturali, enti e organizzazioni religiose.




Come essere pronti per queste nuove modalità online di presentazione di richieste a bando?


Ecco allora semplici e pochi accorgimenti tecnologici che faranno da qui in avanti la differenza per l’organizzazione e vanno attivati quanto prima. Va evidenziato che in questi processi di aggiornamento concorre in maniera particolare il legale rappresentante che, almeno in una fase iniziale, non può delegare a membri del Direttivo, segretari, figure professionali intermedie.


Il primo passo è dotarsi di una PEC – Posta Elettronica Certificata che faccia riferimento all’organizzazione e non al nominativo del legale rappresentante o di un qualche membro del direttivo o di un professionista/consulente. Con poche decine di euro l’anno, l’ente sarà in ordine sia per le richieste dei bandi, ma anche per il RUNTS e molte altre procedure ormai richieste.


Il secondo requisito è lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale del legale rappresentante dell’associazione, particolarmente utilizzato nelle richieste di ristori e finanziamenti a livello ministeriale e statale. Sono ancora tanti – ho avuto occasione di verificare – i legali rappresentanti che mancano di SPID e questo blocca immediatamente la possibilità di accedere ai fondi disponibili, tenuto conto che raramente può esservi delega a terzi o a soci. Tutte le informazioni su come attivare lo SPID sono reperibili a questo link https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/


Infine il meno noto e praticato tra i nuovi strumenti: la firma digitale con estensione di tipo p7m (modalità CADES). La firma digitale è una firma abilitata che ha pieno valore legale. In quanto firma elettronica qualificata, identifica il firmatario in maniera univoca, assicura il collegamento con i dati sottoscritti ed è basata su un certificato qualificato di firma. Per ottenere una firma digitale, bisogna rivolgersi alla Camera di commercio (gov.it) oppure a uno degli intermediari autorizzati alla registrazione. La firma digitale comincia timidamente a farsi strada nei prerequisiti per l’invio di documenti PDF delle richieste a bando al fine di garantire che il legale rappresentante abbia piena consapevolezza e conoscenza di quanto viene trasmesso.


Il mio consiglio, essendo, ad eccezione della PEC, procedure che prevedono la verifica dell’identità del legale rappresentante e possono richiedere alcuni giorni di dotarsi di SPID e firma digitale di attivarsi appena possibile per non farsi trovare impreparati.




76 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page