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Ogni individuo ha diritto alla realizzazione

dei diritti economici, sociali e culturali

indispensabili alla sua dignità  

ed al libero sviluppo della sua personalità

Perchè parlare di diritti culturali e fundraising?

Affrontare il fundraising in una prospettiva di tutela dei diritti dell’individuo e del patrimonio culturale che parta dall’approfondimento più dettagliato del principio dei diritti culturali credo sia una chiave di lettura per un'azione più incisiva e più prossima sia rispetto a possibili sostenitori sia rispetto alle attività delle organizzazioni culturali.

Il lungo cammino dei diritti culturali

Vengono identificati come diritti culturali quei diritti che consentono alle persone di accedere ai riferimenti culturali necessari a garantire dignità e libero sviluppo della personalità di ogni individuo. In quanto diritti fondamentali, essi devono essere riconosciuti a ciascuno, indipendentemente dalla disponibilità di risorse economiche o sociali.

L’espressione diritti culturali viene utilizzata per la prima volta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), all’ art. 22 «Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità». Per la prima volta i diritti culturali vengono considerati una categoria giuridica autonoma e paritetica rispetto a quella dei diritti economici e sociali ritenuti indispensabili per ciascun individuo.

Si aggiunge inoltre all’art. 27 «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici».

 

La Dichiarazione si ferma tuttavia a questa definizione generale e non fornisce una norma esplicativa di quali e quanto siano questi diritti culturali. Un vasto e articolato repertorio di documenti discuterà e darà sostanza nei decenni successivi all’art. 22 fino alla Dichiarazione di Friburgo: i diritti culturali (2007), la quale dichiara da subito (art. 1) che «i diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana» e dunque sono a tutti gli effetti diritti umani. La Dichiarazione di Friburgo enuncia sei diritti culturali fondamentali: identità e patrimonio culturali; comunità culturali; accesso e partecipazione alla vita culturale; educazione e formazione; informazione e comunicazione; cooperazione culturale.

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